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Imposte e tasse 07 Maggio 2020

Fattura Covid-19 senza ritenute, aspetti pratici

Come procedere per i ricavi e  compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020, riferiti a redditi di lavoro autonomo e rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. La certificazione di accompagnamento per il committente.

La norma - L’art. 19, D.L. 23/2020, abrogando l’art. 62, c. 7, D.L. 18/2020, prevede che, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano, i cui ricavi o compensi non siano superiori a € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 non siano assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, D.p.r. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni) da parte del sostituto d’imposta, a condizione che i beneficiari della sospensione, nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Ritenute sospese - Le ritenute sospese possono riguardare redditi di lavoro autonomo e rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. Adempimenti - I contribuenti che intendono avvalersi di questa opzione sono tenuti a rilasciare al committente un’apposita dichiarazione dalla quale risulti: 1) che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della citata disposizione; 2) che provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto entro il 31.07.2020, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020,...

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