Arrivano conferme dall'Agenzia delle Entrate (risposta all'interpello n. 389/2019) che avvalorano la prassi e spiegano come non alterare la continuità del numero progressivo.
Come è noto, la data da inserire nel campo data della fattura elettronica è quella dell'effettuazione dell'operazione. La data di emissione non necessita di essere indicata anche perché manca il campo, in quanto questa data viene sincronizzata con la trasmissione alla piattaforma SdI. La fattura differita è regolata dall'art. 21, c. 4 D.P.R. 633/1972 e prevede che, per le cessioni di beni e prestazioni di servizio risultanti da idonea documentazione, la fattura possa essere emessa entro il 15 del mese successivo per tutte le operazioni effettuate nello stesso mese solare. Ovviamente la fattura dev'essere registrata con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, affinché l'Iva concorra nella liquidazione mensile o trimestrale del periodo di effettuazione dell'operazione.
Pertanto, nella fattura differita è opportuno che la fattura abbia una data compresa nel mese di effettuazione dell'operazione, anche perché non sempre i programmi gestionali riescono a retrocedere gli effetti della registrazione: per esempio, una fattura differita relativa alle consegne del mese di ottobre può essere datata 15.11, ma l'Iva dovrà concorrere nella liquidazione di ottobre e questo non sempre riesce a livello di contabilità elettronica.
La circolare n. 14/E/2019 aveva indicato che, in presenza di più consegne effettuate nello stesso mese, poteva essere indicata una sola...