Nel primo semestre 2019 le sanzioni (sarebbero del 90% dell'imposta) relative all'omessa fatturazione nei termini, non si applicano se la fattura è emessa con le modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva periodica. La sanzione è ridotta al 20% se la fattura viene emessa entro il termine della liquidazione Iva del periodo successivo. Resta fermo l'obbligo di comprendere l'Iva esposta in fattura nella liquidazione Iva del periodo di effettuazione dell'operazione.
La legge di conversione del D.L. n. 119/2018 ha precisato che per i contribuenti mensili tale agevolazione si applica fino al 30.09.2019.
La norma rinvia il termine di emissione della fattura e non tanto quello di trasmissione del documento allo Sdi; per esempio, un professionista che incassa il corrispettivo di una prestazione il 20.01, se rientra nella liquidazione Iva trimestrale, può attendere a emettere la fattura addirittura il 15.05. Dovendola ricomprendere nella liquidazione Iva del trimestre, più verosimilmente gli converrà emetterla in data 31.03, così l'imposta verrà naturalmente compresa nella liquidazione Iva. Se, invece, la fattura viene emessa in data 20.01, non può attendere il 15.05 per inviare la fattura elettronica al sistema SdI. Al massimo potrà far passare qualche giorno, come prevede la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018.
In relazione al fatto che...