Partenza ad handicap per la fatturazione elettronica. Permangono numerosi dubbi e una scarsa funzionalità dei sistemi informatici, in particolare della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Con la conversione in L. 136/2018 del D.L. 119/2018, sono state escluse dal formato digitale le operazioni soggette alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria (STS) e le sponsorizzazioni effettuate dalle associazioni in regime forfetario, di cui alla legge 398/1991, con proventi inferiori a 65.000 euro.
Nella conversione è stato inserito l’art. 10-bis destinato agli operatori sanitari, con riferimento alla fatturazione, con il quale il legislatore dispone che “per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (…) sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica” e, in seguito, la legge di Bilancio 2019 (art. 1, c. 53 L. 145/2018) ha apportato ulteriori modifiche, confermando quanto intuibile dalla lettura della previgente versione della norma; in sostanza, in aderenza ai rilievi del Garante della privacy, l’esonero sembra sia diventato un vero e proprio “divieto” di emissione della fattura elettronica, di cui all’art. 1, D.Lgs. 127/2015, per questi soggetti, con la conseguenza che sembra preclusa anche la fatturazione elettronica facoltativa.
L’obbligo paventato, non ancora certo, di emettere la fattura in formato cartaceo dovrebbe...