RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 28 Gennaio 2019

Fattura elettronica con termini differenziati per le sanzioni


L'applicazione delle sanzioni ridotte all'80%, nel caso di tardiva emissione delle fatture, slitta al prossimo 30.09 per i contribuenti mensili. Resta ferma, invece, l'attenuazione delle sanzioni indicate per il primo semestre 2019 nei confronti dei contribuenti trimestrali. Questa la disciplina sul contenimento delle sanzioni disposta dalla legge 136/2018, di conversione del D.L. 119/2018, in tema di sanzioni per la tardiva fatturazione in formato digitale. L'art. 10, c. 1, lett. b), infatti, testualmente recita “si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”, con l'aggiunta che “per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30.09.2019”. Nell'attuale versione, il citato art. 10 dispone innanzitutto che le sanzioni non si applicano, se la fattura viene emessa in formato digitale oltre il termine dell'art. 21 del decreto Iva, ma entro la scadenza prevista per la liquidazione del periodo di riferimento (sia essa mensile o trimestrale); se invece la fattura è emessa oltre tale termine, ma entro quello della liquidazione Iva del periodo successivo, le sanzioni sono ridotte dell'80%, quindi con applicazione del 20% delle...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.