Fattura elettronica, cosa cambia dal 1.01.2021 (venerdì)
Dopo una fase sperimentale di 3 mesi diventano obbligatori i nuovi "codici natura" e "tipo documento": principali riferimenti di prassi.
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Dopo una fase sperimentale facoltativa durata 3 mesi, da venerdì 1.01.2021 diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche mediante SdI; il meccanismo dovrebbe consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre i registri Iva precompilati delle fatture emesse e degli acquisti, le liquidazioni periodiche dell’Iva e la dichiarazione annuale Iva.
Le nuove specifiche sono state approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28.02.2020, n. 99922 e aggiornate con il successivo provvedimento direttoriale 20.04.2020, n. 166579; introducono una serie di nuovi codici “tipo documento” e di nuovi “codici natura” che consentono una descrizione delle operazioni, tra cui quelle che richiedono l’assolvimento Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile e l’applicazione del regime della non imponibilità.
Si segnalano incertezze di classificazione per alcune operazioni. Emblematica la consulenza giuridica 24.12.2020, n. 16 dove si afferma che per l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile nelle cessioni di oro il “codice natura” da usare dopo il 1.01.2021 è il N6.2, sia che si tratti di metallo da investimento, industriale o variamente equiparato.