Terminato il periodo transitorio con la fattura elettronica non si scherza più. Tra non poche difficoltà i soggetti titolari di partita IVA, passato il primo semestre di questa nuova esperienza, devono porre molta attenzione a tempi e modalità di emissione delle fatture. L'art. 11 D.L. 119/2018, modificando l'art. 21 D.P.R. 633/1972, ha previsto due novità per le fatture emesse a far data dal 1.07.2019:
a) il documento deve recare “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”;
b) la possibilità di emettere la fattura entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. In relazione a quest'ultimo termine, modificato con la legge di conversione del decreto Crescita, la previsione originaria era di 10 giorni.
Si ricorda inoltre che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.06.2019, n. 14/E, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica. Come noto, per il primo semestre, era prevista la possibilità di emettere (e quindi trasmettere alla piattaforma SdI) le fatture entro il termine previsto per la liquidazione periodica senza applicazione di sanzioni per omessa/tardiva fatturazione. Per i contribuenti mensili la moratoria (per le fatture emesse nel primo semestre) è prevista...