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Imposte e tasse 11 Dicembre 2020

Fattura elettronica dal 1.01.2021: istruzioni semplificate

Assosoftware: per il reverse charge non è necessario annotare il documento integrativo trasmesso al Sistema di Interscambio, come richiesto invece dalla guida ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Assosoftware pubblica una nota nelle Faq di aggiornamento "Chiarimenti sulla Guida alla fatturazione elettronica" (qui il link), in cui affronta le modifiche apportate alle specifiche tecniche dall’Agenzia delle Entrate e obbligatorie dal 1.01.2021. Reverse charge - Per le operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile, è sufficiente che il cessionario/committente annoti la fattura d'acquisto del fornitore, integrata con l'Iva nel registro delle vendite; si ritiene superflua l'annotazione del documento integrativo trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI), come richiesto invece nella Guida alla fatturazione elettronica diffusa dall'Agenzia delle Entrate. Campi da TD 16 a TD 19 - Per i Tipi documento TD16, TD17, TD18,TD19, può accadere che per motivi gestionali o di semplificazione operativa non sia possibile riportare l'identificativo univoco (IdSdI) del documento di acquisto: Assosoftware ritiene si possa ugualmente indicare il numero e la data del documento, come peraltro già richiesto per il Tipo documento TD20. Precompilate - Assosoftware ricorda che le nuove specifiche tecniche sono finalizzate all’acquisizione di tutte le informazioni occorrenti per le dichiarazioni precompilate (registri Iva, LIPE e dichiarazione annuale), secondo l'art. 4, D.Lgs. 127/2015. Una volta soddisfatte tali condizioni, dovrebbero essere superflui gli adempimenti ulteriori eventualmente richiesti. Il...

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