Fattura elettronica dal 1.01.2021: istruzioni semplificate
Assosoftware: per il reverse charge non è necessario annotare il documento integrativo trasmesso al Sistema di Interscambio, come richiesto invece dalla guida ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.
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Assosoftware pubblica una nota nelle Faq di aggiornamento "Chiarimenti sulla Guida alla fatturazione elettronica" (qui il link), in cui affronta le modifiche apportate alle specifiche tecniche dall’Agenzia delle Entrate e obbligatorie dal 1.01.2021.
Reverse charge - Per le operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile, è sufficiente che il cessionario/committente annoti la fattura d'acquisto del fornitore, integrata con l'Iva nel registro delle vendite; si ritiene superflua l'annotazione del documento integrativo trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI), come richiesto invece nella Guida alla fatturazione elettronica diffusa dall'Agenzia delle Entrate.
Campi da TD 16 a TD 19 - Per i Tipi documento TD16, TD17, TD18,TD19, può accadere che per motivi gestionali o di semplificazione operativa non sia possibile riportare l'identificativo univoco (IdSdI) del documento di acquisto: Assosoftware ritiene si possa ugualmente indicare il numero e la data del documento, come peraltro già richiesto per il Tipo documento TD20.
Precompilate - Assosoftware ricorda che le nuove specifiche tecniche sono finalizzate all’acquisizione di tutte le informazioni occorrenti per le dichiarazioni precompilate (registri Iva, LIPE e dichiarazione annuale), secondo l'art. 4, D.Lgs. 127/2015. Una volta soddisfatte tali condizioni, dovrebbero essere superflui gli adempimenti ulteriori eventualmente richiesti.
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