Fatture elettroniche differite con obbligo di trasmissione immediata. Risolti, invece, i problemi per gli operatori sanitari con l'estensione del divieto generalizzato per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Una risposta dell'Agenzia delle Entrate fornita nell'incontro con i rappresentanti del CNDCEC il 15.01.2019 (la n. 1.1) ha ingenerato confusione, con riferimento ai numerosi contribuenti che anticipano l'emissione della fattura differita alla fine di ogni mese.
Nella risposta, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le regole di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972 non sono cambiate, con la conseguenza che la data della fattura corrisponde alla data di effettuazione dell'operazione, in presenza di una fattura immediata (quella emessa entro le ore 24); in presenza di fattura differita (che, si ricorda, può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui viene effettuata l'operazione: art. 21, c. 4, lett. a), in relazione all'emissione di idonei documenti (di trasporto o documenti equipollenti), “la data della fattura è la data di emissione della fattura elettronica” poiché “la data di effettuazione è indicata nei documenti di trasporto riportati in fattura”.
La stessa Agenzia, in merito alla fattura immediata, ha precisato che la data è quella di effettuazione, anche se la spedizione al sistema SdI avverrà...