A poche ore dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha destato l'attenzione di tutti gli operatori e professionisti la modifica apportata dal D.L. 119/2018 all’art. 21 D.P.R. 633/1972 in tema di data di emissione fattura dal 1.07.2019.
Con l’introduzione della nuova lettera g-bis è stata infatti prevista l’indicazione della "data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”; è quindi introdotto un nuovo campo nel file Xml fattura corrispondente alla DATA OPERAZIONE, che potrà non coincidere con la data del documento. Il quesito da porsi è però il seguente: ma un eccessivo formalismo non rischia di complicare comportamenti e procedure amministrative già adottate e ben rodate? Mi spiego meglio: oggi, nella fattura cartacea (o semplice file pdf) la data ivi indicata corrisponde a quella del momento di effettuazione dell’operazione (o fine mese per la fatturazione differita): nessuno, probabilmente, si è sin d’ora preoccupato della data di spedizione/trasmissione (leggasi emissione).
In siffatto nuovo contesto normativo però, una fattura - per esempio - trasmessa al Sistema di Interscambio il 2.08.2019 per una consegna di merce senza DDT avvenuta il 30.07.2019,...