A partire dal 3.05.2019 i contribuenti, anche tramite intermediari, dovranno decidere se effettuare o meno l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche offerto dall'Agenzia delle Entrate. Entra la metà del mese di aprile il Garante della Privacy attende invece chiarimenti dalle Entrate sia in ordine alla possibilità di introdurre sistemi di cifrature delle fatture elettroniche, sia su una più ampia valutazione di impatto del primo periodo di vigenza del nuovo obbligo alla luce delle criticità che la stessa autority ha avuto modo di segnalare.
Tornando alla scelta dei contribuenti, occorre ricordare quanto previsto a pagina 4 del provvedimento direttoriale 21.12.2018 secondo cui, in caso di mancata adesione del contribuente a questi servizi, l'Agenzia delle Entrate, dopo il recapito della fattura al destinatario, cancellerà i dati dei file delle fatture elettroniche, memorizzando esclusivamente i dati della fattura diversi dall'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto della prestazione (c.d. corpo della fattura).
In assenza di un consenso espresso del contribuente, che di fatto costituisce l'autorizzazione al trattamento dei dati, le informazioni che costituiscono il corpo della fattura elettronica dovranno essere cancellate e nelle banche dati del sistema SdI resteranno memorizzate solo le altre informazioni contenute nella fattura...