Complicazioni in vista per i consumatori finali (ossia per coloro che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni) con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati a partire dal 2019.
L'art. 1, c. 3 D.Lgs. 5.08.2015, n. 127 dispone che:
- le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
L'Agenzia delle Entrate nel corso di un convegno ha affermato che nella copia deve essere esplicitamente evidenziato che si tratta della copia della fattura trasmessa (o, riteniamo, che sarà trasmessa, dato che la trasmissione può avvenire dopo l'effettuazione dell'operazione) e che il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell'area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it.
Quindi, sembra che dal 1.01.2019 la fattura tradizionale cartacea o analogica (ossia inviata tramite mail) non avrà più alcun valore tributario; ciò comporta che solo la fattura elettronica potrà documentare ai fini fiscali gli oneri detraibili di cui al D.P.R. n. 917/1986 (che sono quelli che principalmente interessano i consumatori finali destinatari di fatture).
Da qui nascono le complicazioni, in quanto il “privato”...