È confermato, anche per il 2024, il divieto di fattura elettronica SdI per le prestazioni STS; tolta questa eccezione l’obbligo della fattura elettronica diventa soggettivamente generalizzato, dal 2024, salvo divieti ed esoneri solo di tipo oggettivo.
Al momento l’Italia è autorizzata ad imporre l’emissione della fattura in formato elettronico, nei rapporti fra residenti/stabiliti, fino al 31.12.2024 (decisione 2021/2251/UE); detta autorizzazione ha concesso all’Italia di imporre l’obbligo anche ai c.d. soggetti in franchigia.
Estensione fattura elettronica a tutti i minimi e forfetari. Dal 1.01.2024 la fatturazione elettronica Sdi (art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015) è obbligatoria anche per minimi e forfetari, senza più alcuna eccezione di soglia. Lo prevede l’art. 18 D.L. 36/2022 che:
ha eliminato la parte della norma che, fino al 30.06.2022, contemplava invece l’esonero generalizzato per detti soggetti;
ha fissato l’obbligo “a partire dal 1.07.2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000” nonché (come meglio precisato nella Faq 150/2022) per tutti i soggetti per i quali l’obbligo non è decorso fin da subito, “dal 1.01.2024 indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022”.
Salve, le eccezioni a seguire, le ultime fatture cartacee (non SdI) possono essere quindi solo quelle “datate” e spedite o consegnate entro il 31.12.2023 senza confidare sul termine di 12 giorni (o comunque differito) previsto per l’emissione (leggasi consegna, spedizione, trasmissione o messa a...