Al superamento del limite di € 65.000 sussiste l'obbligo dalla fatturazione elettronica, assolvibile dal cessionario/committente soggetto passivo d'imposta per conto dell'associazione sportiva dilettantistica.
Come noto, nel 2018 sono state introdotte novità in tema di fatturazione elettronica, che fanno seguito alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 e ai diversi interventi normativi conclusi con la L. 30.12.2018, n. 145, (legge di Bilancio 2019), nonché con la L. 11.02.2019, n. 12. In sintesi, come osservato dalla C.M. 17.06.2019, n. 119, la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, cc. 211 e 212, L. 24.12.2007, n. 244, dal 1.01.2019 è l'unica ammessa per documentare cessioni e prestazioni rilevanti ai fini Iva. La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16.04.2018 ha autorizzato l'Italia ad applicare misure speciali di deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un'applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale.
Tra gli esonerati dalle disposizioni dettate in materia di fatturazione elettronica sono ricompresi i soggetti che:
a) hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. 16.12.1991, n. 398;
b) nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000.
L'esercizio specifico dell'opzione richiamata e il mancato superamento della soglia fissata (€ 65.000) per i proventi dell'attività commerciale (gli artt. 1 e 2, L. 398/1991), costituiscono i presupposti il cui venir...