L'Iva viene considerata come imposta fuori conto, che risulta sempre dovuta, a titolo di sanzione, dall’emittente: il caso del documento presentato allo sconto per anticipazione in banca.
In tema di Iva, l'art. 21 D.P.R. 633/1972, prescrive che se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta stessa è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni riportane nel documento di riferimento.
L’assunto appena indicato deve essere interpretato nel senso che il tributo corrispondente deve essere considerato come un ammontare c.d. "fuori conto", considerando la relativa obbligazione d’imposta come indipendente e isolata rispetto a quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, senza che possa operare, per tale fatto, il meccanismo di compensazione tra Iva a valle e Iva a monte che presiede ai criteri di detrazione d'imposta sanciti ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto : tutto ciò, vale in considerazione della rilevanza penale della condotta consistente, appunto, nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
In ordine a tale argomento la Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, ord. 12.10.2021, n. 27637) ha avuto modo di precisare che una fattura fiscale (benché emessa a fronte di operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere un'anticipazione sul credito, rappresentato dal documento contabile esibito) deve ritenersi messa in circolazione, essendosi concretamente verificato il distaccamento e il materiale spossessamento dell’emittente a favore dell'ente creditizio, che in tal caso può quindi procedere...