Il tema della fatturazione immediata e differita era già stato affrontato nella circolare 14/E/2019; tuttavia, all'epoca l'esempio fornito riguardava cessioni di beni, invece la recente risposta 24.09.2019, n. 389 riguarda le prestazioni di servizi. Prima di iniziare la trattazione dell'interpello in questione pare tuttavia opportuno ribadire alcuni concetti base in ambito Iva.
Ai sensi dell'art. 21, c. 4 D.P.R. 633/1972 la fattura va emessa (e inviata allo Sdi) entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Ai sensi dell'art. 6, una cessione di beni mobili si considera effettuata nel momento della consegna/spedizione, mentre una prestazione di servizi all'atto del pagamento del corrispettivo. In entrambi i casi, se prima di tali eventi viene emessa fattura, l'operazione si considera effettuata in tale data. Sempre ai sensi dell'art. 21, c. 4, lett. a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (ossia la consegna/spedizione del bene per i beni mobili e il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi).
Partendo da questi assiomi si arriva a stabilire che:
• la fattura immediata...