IVA 07 Febbraio 2025

Fattura omessa o irregolare: approvate le specifiche tecniche

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito le modalità di regolarizzazione delle fatture omesse o irregolari e la decorrenza della nuova disciplina.

Dal 1.09.2024, la regolarizzazione delle fatture con la procedura di autofatturazione è stata sostituita dall'obbligo di comunicazione della violazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, per le violazioni commesse dal 1.09.2024, l'art. 2, c. 1, lett. d), n. 7) D.Lgs. 87/2024 ha sostituito l'art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997, prevedendo che il cessionario/committente:- non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta mediante autofatturazione;- è tenuto a segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate, entro il termine di 90 giorni, attraverso gli strumenti che sono messi a disposizione dalla stessa;- in caso di mancata comunicazione dell’omissione o irregolarità all'Agenzia delle Entrate: è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro.Fino a oggi, stante la mancata predisposizione degli strumenti necessari per poter comunicare l’omissione o l’irregolarità delle fatture, le modalità con cui il cessionario/committente poteva procedere alla sopra citata comunicazione/denuncia sono state fonte di incertezza (sul tema, è stata sostenuta la possibilità di comunicare via PEC all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del cedente/prestatore, i dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni/servizi, l'ammontare del corrispettivo, e l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta).In occasione della pubblicazione della nuova versione delle...

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