La fattura relativa alle commissioni POS ricevuta da un prestatore comunitario è comunicata all’Agenzia delle Entrate tra le operazioni transfrontaliere esenti utilizzando il “Tipodocumento” TD17 e “Natura operazione” N4.
Le fatture ricevute da operatori esteri per commissioni su servizi finanziari possono non essere integrate o autofatturate ai fini Iva, ma occorre che siano comunicate tra le operazioni transfrontaliere come prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio nazionale.
Con riferimento ai servizi ricevuti il contribuente non è soggetto agli obblighi di emissione della “autofattura” (o integrazione) e ai connessi obblighi di annotazione. In via esemplificativa, quindi, un soggetto che riceva servizi di finanziamento o di assicurazione non dovrà procedere all’emissione della autofattura/integrazione e all’annotazione della stessa, posto che per i servizi di finanziamento e di assicurazione, e in particolare le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, a propria volta resi opera l’esonero dall’emissione della fattura di cui all’art. 22, c. 1, n. 6, D.P.R. 26.10.1972 n. 633 (circolare 29.07.2011, n. 37/E, par. 4.3).
Il servizio fatturato con aliquota zero come “tassa di servizio”, in qualità di servizio finanziario, è esente Iva e vi è una sostanziale assimilazione di questa tassa alle fee pagate per i servizi di pagamento di cui all'art. 135, par. 1, lett. d) della Direttiva 112/2006/CE, ai sensi del quale sono esenti da Iva "le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai...