Una nuova risposta, la n. 78, dell’Agenzia delle Entrate sul rapporto tra fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie, è arrivata il 19.03.2019 in risposta all'interpello di un fisioterapista-massaggiatore-massofisioterapista. Il tema discusso riguarda la fattura elettronica del soggetto che eroga prestazioni sanitarie a persone fisiche.
Le disposizioni normative (D.L. 135/2018 convertito nella L. 12/2019, art. 9-bis) prevedono il divieto di emettere fatture elettroniche per i soggetti tenuti o meno all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, anche in seguito al parere negativo del Garante della Privacy per la trasmissione elettronica di dati ritenuti meritevoli di tutela sotto il profilo della privacy.
Come affermato dalla risposta n. 78, se le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono essere mai fatturate elettronicamente via SdI e ciò a prescindere dal soggetto che le eroga, occorre interrogarsi sulla definizione di prestazione sanitaria.
La prestazione sanitaria è un’attività di diagnosi, cura e riabilitazione, atta a soddisfare bisogni di salute mediante percorsi assistenziali integrati resi da figure sanitarie. Per esempio: l’osteopata, che non è oggi una figura sanitaria riconosciuta, se emette fattura al paziente per l’attività di cura svolta, deve emettere...