La fatturazione delle spese legali dell’avvocato nei confronti del proprio cliente, nel caso di soccombenza dell’altra parte, segue regole ben precise.
Il caso del rimborso delle spese legali in caso di condanna al pagamento delle spese di lite è un tema piuttosto dibattuto che crea sempre molti dubbi.In caso di soccombenza, l'avvocato emette sempre la fattura al proprio cliente (la parte vittoriosa). La parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese, ma il professionista deve specificare in fattura che il pagamento è stato materialmente eseguito dalla parte condannata. Tale regola si ricava dalla considerazione che, ai fini Iva, l’art. 18 D.P.R. 633/1972 stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. D’altronde, il rapporto professionale si instaura esclusivamente tra il professionista e il cliente assistito. Da ciò discende che l’avvocato deve addebitare l’imposta inerente alle spese legali al proprio assistito.La Cassazione (sentenza n. 10336/2009) ha ribadito il principio per cui la condanna della parte soccombente alle spese di lite, con espressa indicazione dell’ammontare, costituisce titolo esecutivo anche per il rimborso dell’Iva che la parte vittoriosa ha versato al proprio difensore. L’Iva viene infatti considerata onere accessorio, diretta conseguenza del pagamento degli onorari al difensore e quindi dovuta pur in assenza di una domanda della parte e di una pronuncia del giudicante.In caso di soccombenza, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., il difensore...