L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 27.09.2018, ha evidenziato che dal 1.01.2019 gli enti non commerciali titolari di partita IVA sarebbero stati soggetti agli obblighi della fatturazione elettronica per l'emissione, ricezione e archiviazione dei documenti. In particolare, gli stessi enti saranno tenuti a registrare nell'anagrafe tributaria il proprio indirizzo telematico (PEC o Codice Univoco) procedendo ad abbinarlo al proprio codice IVA.
Un dubbio ha investito gli enti non profit non dotati di codice IVA, ma censiti con il solo codice fiscale in quanto non qualificabili come operatori IVA. Assunto che, almeno fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore, non saranno considerabili come soggetti emittenti fatture (nel qual caso il documento dovrebbe comunque essere esclusivamente quello in formato XML, rispettoso dei dettami di legge), il problema riguarderà la ricezione di documenti in formato elettronico da fornitori soggetti a tale obbligo.
In tema, il provvedimento n. 89757/2018 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sarà necessario dotarsi né di codice univoco né di PEC grazie alla possibilità offerta dalla norma al cedente/prestatore di emettere il documento indicando il codice “0000000” nel campo “codice destinatario” e il codice fiscale dell'ente nelle informazioni di natura anagrafica.
Lo stesso provvedimento ha...