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Imposte e tasse 15 Febbraio 2019

Fatturazione fai-da-te, "altri artifici" e inesistenza


Fruire di “fatture fai da te” (autoprodotte) comporta l'inevitabile imputazione ai sensi dell’art. 2,D.Lgs. 74/2000 riguardante la “dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti” e non il reato di cui all’art. 3 del medesimo decreto che, com’è noto, punisce la fraudolenza della dichiarazione mediante “altri artifici”. Al cospetto di una difesa tributaria piuttosto confusa e a tratti fantasiosa, che riteneva di ricondurre l’ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti all'ipotesi di reato ex art. 3 (che tra l’altro presuppone anche il superamento di determinate soglie), per il solo fatto che le fatture utilizzate risultavano materialmente prodotte dallo stesso utilizzatore, interviene la Cassazione - III Sez. Pen.- con la sentenza 11.02.2019, n. 6360. I giudici chiariscono infatti che il reato di frode fiscale ex art. 2 cit. è da ritenere configurato in tutte quelle circostanze in cui il contribuente, nel contesto di una fraudolenza dichiarativa, si avvalga di fatture (o altri documenti) certificative di operazioni in realtà prive di alcun substrato fattuale, prescindendo quindi dalla valutazione della ideologicità o materialità del falso documentale. L’argomento fornito dalla Suprema Corte si estende anche alla definizione del discrimine tra le due fattispecie citate, spesso oggetto di confusione. In...

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