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Imposte e tasse 26 Settembre 2018

Fatture autoprodotte nella frode fiscale


Sostenere che un documento soltanto abbozzato, ma carente dei requisiti formali propri di una fattura fiscale, non possa consentire l'incriminazione per il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, non risulta una tesi difensiva meritevole di accoglimento. In tal senso si sono pronunciati i giudici della Cassazione (III^ Sez. Penale) con la sentenza 11.09.2018, n. 40448. Nello specifico, la pronuncia evidenziava la scarna e inconsistente ipotesi difensiva secondo cui il documento oggetto di contestazione risultava inidoneo a fungere da presupposto per l’integrazione del reato contestato, essendo essenzialmente carente dei requisiti di forma tipici della fattura, in quanto si trattava di un mero foglio di carta, in parte manoscritto e in parte dattiloscritto, riportante in maniera sommaria i dati richiesti per la corretta formazione di una fattura fiscale e soprattutto, una generica descrizione che richiamavava non meglio specificate “prestazioni di servizi”. La norma incriminatrice (art. 2 cit.) appare piuttosto chiara: risponde del reato in argomento il soggetto che indica in dichiarazione degli elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" sono da intendere sia le fatture che gli altri documenti aventi analogo rilievo probatorio in base alle norme tributarie. Il fulcro interpretativo della sentenza si fonda...

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