Le fatture emesse a titoli di “acconto” (che non costituiscono nè caparra ex art. 1385 c.c., nè deposito cauzionale o altro titolo di garanzia) per future cessioni di beni da soggetti passivi d’imposta Italiani (residenti, stabiliti o identificati in Italia) sono anch’essi regolati dal D.M. 21.06.2021, che regola i rapporti di interscambio con la Repubblica di San Marino.
L’art. 1, c. 6 D.M. 21.06.2021, stabilisce che “Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.
È bene precisare che il D.M. 21.06.2021 si colloca dentro l’art. 71 D.P.R. 633/1972 che a sua volta richiama tutti i principi dello stesso D.P.R. 633/1972, in particolare, nel caso degli acconti ricevuti, l’art. 6, c. 4 D.P.R. 633/1972 enuclea il momento di “effettuazione delle operazioni”.
Quindi nel momento in cui si ricevono tali somme da operatori economici sanmarinesi, il soggetto passivo Iva (operatore italiano) emetterà “obbligatoriamente” fattura elettronica ai sensi del DM. 21.06.2021 utilizzando il codice destinatario 2R4GTO8 (è bene precisare che la fattura non verrà emessa ai fini dell’esterometro, ex art. 1, c. 3-bis...