IVA 05 Dicembre 2025

Fatture di acquisto a cavallo d’anno: registrazione e detrazione Iva

Le fatture di acquisto ricevute entro la fine dell’anno se non registrate nel 2025 potranno essere riportate in un sezionale specifico per esercitare il diritto alla detrazione Iva nella dichiarazione annuale Iva 2026.

La detrazione dell’Iva a credito sulle fatture di acquisto è esercitata registrando i documenti ricevuti entro la liquidazione Iva ponendo particolare attenzione alle fatture di acquisto ricevute a cavallo dell’anno.
A norma dell’art. 1 D.P.R. 23.03.1998, n. 100, entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra:
- l'ammontare complessivo dell'Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
- l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Entro il medesimo termine può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
Per la determinazione dell'Iva dovuta (a norma dell’art. 17, c. 1 D.P.R. 633/1972 o dell'eccedenza di cui all’art. 30, c. 2) è detraibile dall'ammontare dell'Iva relativa alle operazioni effettuate, quello dell'Iva assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l’Iva coincide con quella di “presa visione” (da parte del cliente) della fattura nell’area riservata "Consultazione - Dati rilevanti ai fini Iva" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Occorre pertanto, rispetto al 31.12, verificare le date relative alla fattura, al ricevimento, alla registrazione ed al termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta. Si ponga il caso di un imprenditore che avendo ricevuto la fattura relativa a un acquisto effettuato entro dicembre 2025 non abbia annotato la stessa nel 2025, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30.04.2026 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2025) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2025. Il credito Iva concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale Iva relativa al 2025 (circ. Ag. Entrate n. 1/E/2018).
La stessa fattura ricevuta nel 2026 potrà essere registrata nel mese di gennaio 2026 ed entrare nella normale liquidazione Iva del mese di gennaio.