La detrazione Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute a cavallo dell’anno tiene conto della ricezione della fattura e della sua registrazione.
L’art. 1 D.P.R. 100/1998 prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra:
l'ammontare complessivo dell’Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione Finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
L’art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 dispone che il diritto alla detrazione Iva relativo ai beni e servizi acquistati o importati...