RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 04 Febbraio 2020

Fatture differite e liste riepilogative

Con la risposta 21.01.2020, n. 8 l'Agenzia chiarisce il tema della fatturazione elettronica nelle prestazioni di servizi, della correttezza degli allegati, ossia la lista dei trasporti effettuati e delle prestazioni accessorie.

L'Agenzia delle Entrate torna a chiarire i termini, le condizioni e le modalità per emettere una fattura differita per quanto riguarda le prestazioni di servizi. Anzitutto occorre ricordare che l'operazione si considera effettuata con conseguente esigibilità dell'Iva: • per le cessioni di beni: al momento della consegna/spedizione del bene; • per le prestazioni di servizi: all'atto del pagamento del corrispettivo (ipotesi di cui all'art. 6, c. 3 D.P.R. 633/1972), o in entrambi i casi, se antecedente, si considera effettuata con l'emissione della fattura. La fattura immediata può essere inviata allo Sdi entro 12 giorni dall'effettuazione, mentre quella differita può essere inviata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni dello stesso mese verso il medesimo soggetto. Pertanto, nel caso esposto dall'istante che svolge servizi di autotrasporto di merci per conto terzi per cui emette un'unica fattura a fine mese con tutte le prestazioni eseguite in ciascun mese nei confronti dello stesso cliente, non si crea la fattispecie della fatturazione differita poiché le varie prestazioni non sono state saldate nel mese né vengono saldate a fine mese, in quanto il pagamento sembra avvenire solo successivamente all'emissione della fattura. In tale caso, quindi, il momento impositivo avviene proprio con l'emissione della fattura e da quel momento scattano i 12...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.