Estero 12 Dicembre 2023

Fatture e pagamenti tracciati sono prove della cessione IntraUE

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 30889/2023) ha stabilito che, per provare la cessione intracomunitaria, sono sufficienti le fatture accompagnatorie e i pagamenti effettuati con mezzi tracciati.

Una società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Firenze due avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate contestava la mancata prova della cessione di beni a soggetti UE e, di conseguenza, assoggettava a Iva tali operazioni. I due gradi di giudizio di merito riconoscevano le ragioni della società e, in particolare, la sentenza di appello osservava che la merce era stata venduta con clausola “franco fabbrica”, consegnata allo spedizioniere incaricato dall’acquirente e che era stata fornita la prova del fatto che la merce era stata trasferita in altro Stato membro UE. Ricorre in Cassazione l’Agenzia delle Entrate invocando l’applicazione del Regolamento UE n. 1912/2018 e sostenendo che la prova della natura intracomunitaria della cessione può essere assolta dal contribuente solamente qualora siano presenti almeno 2 dei seguenti 3 elementi: CMR firmato dal destinatario, polizza di carico o fattura di trasporto emessa dallo spedizioniere. I giudici di legittimità, in applicazione dei principi giurisprudenziali eurocomunitari, con una motivazione apprezzabile precisano innanzitutto che in caso di vendita con clausola “franco fabbrica”, il cedente ha diritto all'esenzione Iva ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell’effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione (Cass., Sez. V, sent....

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