L'avvento della fattura elettronica alimenta preoccupazioni e aspettative. Di certo nel primo periodo si dovranno fronteggiare alcune difficoltà, un esempio è quello della gestione dei dipendenti in trasferta.
Normalmente, le policy aziendali prevedono che le spese (per semplicità ci riferiamo a quelle di vitto e alloggio) siano rimborsate a fronte della presentazione di idonei documenti fiscali. La nota spese del dipendente, pertanto, sarà integrata dai documenti relativi alle spese effettuate: scontrini e ricevute fiscali (strumenti intercambiabili in base all'art. 1 D.P.R. 696/1996) o fatture immediate rilasciate “contestualmente alla consegna del bene o all'ultimazione della prestazione” (circolare 97/E/1997, paragrafo 4.3).
Prima del D.L. 112/2008, l'IVA sulle spese di vitto e alloggio era indetraibile. Per tale ragione le aziende erano sostanzialmente indifferenti al tipo di documento fiscale allegato alle note spese. Unica accortezza richiesta dalla circolare 53/E/2008 era l'indicazione, anche a penna, del nominativo di chi aveva usufruito materialmente del servizio (documento cointestato).
La situazione si è modificata quando l'IVA sulle spese di vitto e alloggio è diventata detraibile. Le aziende hanno iniziato a richiedere che i dipendenti allegassero alle proprie note spese le fatture e non le (più) semplici ricevute fiscali.
Per questa ragione alberghi, ristoranti e talvolta...