Le fatture in reverse charge interno o estero, ricevute dai contribuenti forfetari nell’ultimo trimestre 2025, implicano il versamento dell’Iva dovuta dal forfetario entro il prossimo 16.02.2026, poiché l’art. 6 D.Lgs. 81/2025 ha disposto che il forfetario versi l’Iva relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del 2° mese successivo a ciascun trimestre solare.L’art. 6 suddetto ha infatti aggiunto una disposizione in tema di versamento Iva per i soggetti forfetari che operano l’inversione contabile sia interna che con l’estero inserendo la lettera e-bis) come ultimo periodo dell’art. 1, c. 58 L. 190/2014. Quindi, il forfetario che si trova a ricevere, per esempio, la fattura del 16.12.2025 dell’elettricista in reverse charge per la manutenzione dell’impianto dove svolge la sua attività lavorativa, si ipotizzi di 500 euro, dovrà integrare la fattura e assolvere l’Iva, pari a 110 euro, secondo il meccanismo del reverse charge e, quindi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovrà effettuare il versamento dell’imposta a debito entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento, ossia entro il 16.02.2026. Potrà utilizzare il codice tributo dell’Iva del IV trimestre, ossia 6034 e non dovrà applicare gli interessi dei contribuenti Iva trimestrali. Oltre che il reverse charge interno, ossia da contribuenti italiani, il...