Fatture per operazioni inesistenti, onere della prova
Il tema dell’onere della prova, nelle questioni attinenti all’esistenza delle operazioni fatturate, si arricchisce di una nuova pronuncia di merito, utile ad effettuare il punto sulla questione.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha stabilito, con la sentenza 26.06.2023, n. 4021, che, qualora l’Amministrazione Finanziaria assuma l’esistenza di una fatturazione relativa a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto l’emittente è un soggetto privo di idonea struttura organizzativa, è onere del contribuente provare la realizzazione delle operazioni contestate.
La questione trae origine da un avviso di accertamento col quale erano state recuperate a tassazione le imposte dirette considerate evase, in relazione alla maggiore materia imponibile data dai costi indebitamente dedotti e all'Iva indebitamente detratta in relazione a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con aggravio di sanzioni e interessi. La ripresa a tassazione è avvenuta a seguito di un controllo svolto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, da cui era emerso che la ditta fornitrice in realtà era una “cartiera”.
A fondamento della propria decisione, il Collegio campano, rovesciando completamente l’impostazione dei giudici di prime cure, che avevano accolto il ricorso, ha posto l’accento sul fatto che la contribuente non ha fornito elementi di riscontro in merito alla ricezione effettiva della merce dalla fornitrice, ma “…si è limitata a far leva su fatture, strumenti di pagamento e risultanze dei libri contabili che costituiscono, come si è...