Fatture soggettivamente inesistenti e prova di deducibilità
Per il disconoscimento di fatture ritenute relative ad “operazioni soggettivamente inesistenti” deve esser provato, oltre alla fittizietà del fornitore, anche la conclamata malafede del contribuente.
La Cassazione, V Sezione Civile, con l'ordinanza 15.07.2020, n. 15005, ha ribadito un principio di diritto oramai ricorrente secondo cui, in tema di deducibilità di fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, non sia sufficiente la prova che l'emittente risulti essere una società cartiera, ma occorre, necessariamente che, oltre alla artificiosa esistenza del fornitore, sia data anche prova della malafede del contribuente che abbia provveduto a dedurre i relativi costi.
A tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che, oltre alla prova che il cedente sia identificabile in una cartiera, siano forniti ulteriori e oggettivi riscontri, atti a sostenere probatoriamente che il contribuente sapeva, ovvero avrebbe dovuto sapere che l'operazione esaminata ed oggetto di contestazione fosse annoverabile in un contesto di c.d. “frode carosello”, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, riguardo alla sostanziale inesistenza del contraente e sulla correlata sussistenza di un'attività fraudolenta.
Nello specifico, la vicenda in questione trae spunto dall'impugnazione di un avviso di accertamento da parte di una società, vertente sul recupero a tassazione di costi (ritenuti, quindi, non deducibili) in quanto ritenuti relativi a operazioni ricomprese in una più ampia e complessa realizzazione di una frode fiscale.
Il ricorso...