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IVA 27 Aprile 2026

Fatture tardive 2025 e detrazione: l'ultima possibilità per recuperare

L'Agenzia delle Entrate ha chiuso ogni spiraglio con l'interpello n. 115/2025: la mancata registrazione della fattura nei termini equivale a rinuncia definitiva.

Il 30.04.2026 segna una scadenza che, in molti studi professionali, rischia ancora di essere sottovalutata. Non si tratta soltanto del termine per la trasmissione della dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2025. C'è qualcosa di più, e di più grave: è il giorno entro cui il contribuente può ancora esercitare la detrazione Iva sulle fatture passive ricevute nel 2025 e non ancora annotate nel registro acquisti. Passato quel giorno, la finestra si chiude, definitivamente, senza rimedi, secondo l'Agenzia delle Entrate.

Il quadro normativo si fonda sugli artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972.
L'art. 19 è chiaro: il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti nasce nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e va esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui quel diritto è sorto. Per le fatture del 2025, dunque, la scadenza è la dichiarazione Iva 2026 (anno d'imposta 2025), da presentare entro il 30.04.2026. Prima della riforma del 2017, il termine era più ampio: la detrazione poteva essere esercitata entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo. Il D.L. 50/2017 ha drasticamente compresso quella finestra e da allora il margine è quello di un solo anno.
L'art. 25, nella versione riformata, introduce un doppio requisito che deve essere soddisfatto integralmente: la ricezione della fattura e la sua successiva annotazione nel registro Iva acquisti. Due passaggi sequenziali, non intercambiabili. L'esigibilità dell'imposta, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/1972, coincide, per le cessioni di beni mobili, con la consegna o la spedizione; per le prestazioni di servizi, con il pagamento del corrispettivo o, se antecedente, con l'emissione della fattura. Nel sistema della fatturazione elettronica, la ricezione coincide con la consegna tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Per le fatture cosiddette "messe a disposizione", il momento rilevante è la consultazione nell'area riservata della piattaforma Fatture e Corrispettivi. Lo ha precisato la circolare 17.01.2018, n. 1/E.

Una volta che entrambe le condizioni si siano realizzate nel 2025, il contribuente dispone di 2 possibilità. La prima è quella ordinaria: annotare la fattura nel registro Iva acquisti entro il 31.12.2025, con confluenza dell'Iva nelle liquidazioni periodiche dell'anno. La seconda è una finestra di recupero: registrare la fattura nel 2026, ma in un sezionale separato, o sezione distinta, del registro acquisti, entro il 30.04.2026. Il sezionale non è una formalità: serve a isolare l'Iva del 2025 da quella corrente del 2026, evitando che le liquidazioni periodiche dell'anno in corso vengano alterate da operazioni di competenza passata. In entrambi i casi, l'imposta a credito va indicata nel quadro VF della dichiarazione Iva 2026 (anno d'imposta 2025).
Merita attenzione, poi, la situazione, non rara nella prassi, delle fatture a cavallo d'anno. Se un'operazione è effettuata a dicembre 2025 e la fattura arriva via SdI nei primi giorni del 2026, il committente non può, a oggi (ma importanti novità sono in arrivo in merito), inserire quella Iva nella liquidazione di dicembre 2025. L'art. 1 D.P.R. 100/1998 prevede che le fatture ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo possano confluire nella liquidazione del mese precedente, ma con un'eccezione esplicita: la regola non vale per le operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, quella fattura, ricevuta nel 2026, sarà detraibile nelle liquidazioni del 2026 e confluirà nella dichiarazione Iva 2027 (anno d'imposta 2026). Confondersi su questo punto significa rischiare di anticipare una detrazione non ancora maturata, con le conseguenti rettifiche in dichiarazione.

E cosa succede se nessuno dei 2 percorsi viene seguito? La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 17.04.2025, n. 115 è netta: l'omessa annotazione nei termini equivale a rinuncia definitiva al diritto alla detrazione Iva. Non un errore emendabile, non una dimenticanza correggibile. Una rinuncia. La posizione richiama quella già espressa nell'interpello n. 479/2023 e ha una conseguenza pratica molto concreta: il contribuente non può presentare una dichiarazione integrativa "a favore" per recuperare l'Iva non detratta. Quello strumento è riservato a chi ha commesso un errore materiale su una fattura già registrata nei termini, non a chi quella fattura non l'ha mai registrata.