Il Codice della crisi prevede espressamente che sono prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili. Parimenti prededucibili anche i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano concordatario o dall’accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato.
Ancorché dette risorse abbiano certamente la natura di finanziamenti corrisposti da parte dei soci per buon esito della domanda concordataria, non saranno postergate ex art. 2467 c.c., bensì andranno in prededuzione. In deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., il beneficio della prededuzione si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l’emissione di garanzie e controgaranzie, fino all’80% del loro ammontare. Il medesimo beneficio opera per l’intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di...