Su piccoli prestiti fino a 30.000 euro l'intervento del Fondo di garanzia copre il 100% dei finanziamenti con durata massima di 10 anni, evitando che venga effettuata la valutazione del merito di credito. Fermo restando l'importo massimo di 30.000 euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell'ultimo esercizio utile. È la circolare n. 13/2020 del Mediocredito centrale a fornire le istruzioni per l'accesso alla garanzia statale, come modificate dalla L. 40/2020 di conversione del D.L. 23/2020.
È stata ampliata, inoltre, la platea dei beneficiari: alle Pmi e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitano l'attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato (Allegato 4-bis ex L. 40/2020). L'Allegato 4-bis deve essere presentato alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.
L'approvazione delle...