Senza la delibera, tali operazioni sono ricavi in nero e non una mera irregolarità formale (mancata redazione di verbale o simili): così l'ordinanza 24746 della Corte di Cassazione depositata il 5.11.2020.
I finanziamenti soci sono quei versamenti effettuati a titolo di finanziamento, che la società iscrive in bilancio in un debito verso il socio da rimborsare al socio stesso, salvo rinuncia. Sulle formalità con cui tali finanziamenti devono essere effettuati si è lungamente dibattuto. Innanzitutto, pur non essendo richiesta, la forma scritta è sempre e comunque consigliabile, sia perché il socio si veda formalmente riconosciuto il diritto alla restituzione, sia per vincere la presunzione di onerosità per i finanziamenti infruttiferi, sia per le disposizioni antiriciclaggio. Per le modalità operative, si ritiene preferibile lo scambio di corrispondenza (per non pagare l'imposta di registro), ma sono validi anche il contratto e la delibera assembleare (quest'ultima opportunamente corredata “dall'adesione del socio alla richiesta di finanziamento rivoltagli dalla società” - Trib. Milano 19.06.2017 n. 6865).
Tanto premesso, la mancanza di forma scritta per un finanziamento soci, in particolare l'assenza di una delibera assembleare, ha condotto la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24746/2020, ad affermare che si è in presenza di ricavi occulti. La vicenda riguarda il ricorso presentato da una società che esercita l'attività di lavorazione e commercializzazione di frutta e ortaggi, avverso un avviso di accertamento con cui erano contestati ricavi omessi per 57.000...