Altre imposte indirette e altri tributi
08 Febbraio 2024
Finanziamento soci e imposta di registro
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1960/2024, ha stabilito che non deve essere versata l’imposta di registro quando l’intero importo del finanziamento dei soci è enunciato in una delibera di aumento o riduzione del capitale sociale.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre lo spunto per approfondire il tema dell’imposta di registro eventualmente applicabile in caso di finanziamento da parte dei soci. La Suprema Corte, con la sentenza 18.01.2024, n. 1960, ha deliberato sul ricorso presentato da un notaio che si è visto addebitare, a titolo di responsabile solidale, l’imposta di registro su un finanziamento soci deliberato in forma orale ed enunciato in un successivo verbale (da lui redatto) di aumento del capitale sociale.
I giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (sent. n. 14432/2023), qualora in un atto notarile vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle parti, ma non già registrati, l’imposta di registro dovuta deve qualificarsi quale imposta principale e l’Amministrazione Finanziaria può legittimamente richiederla, purché gli effetti di tali atti non siano già cessati o cessino con l’atto che li enuncia. In tal caso, il notaio rogante è responsabile per il pagamento dell’imposta in solido con le parti.
La norma che riguarda il caso trattato è l’art. 22 D.P.R. 131/1986 che si riferisce all’enunciazione di atti non registrati, come spesso accade ai finanziamenti effettuati dai soci che, normalmente, proprio per evitare l’obbligo di registrazione, vengono formalizzati mediante scambio di...