Altre imposte indirette e altri tributi 31 Gennaio 2024

Finanziamento soci enunciato nell’aumento di capitale

È esclusa l’applicazione dell’imposta di registro quando gli effetti del contratto verbale enunciato sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.

Con l’ordinanza 18.01.2024, n. 1960 la Cassazione ha chiarito che la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l’imputazione di un finanziamento del socio concluso in forma verbale, non è assoggettabile all’imposta di registro nemmeno laddove è ravvisabile l’enunciazione del finanziamento non registrato, poiché l’imputazione a capitale determina la cessazione degli effetti contrattuali del finanziamento, integrando la causa di non imponibilità di cui all’art. 22, c. 2 D.P.R. 131/1986. Si consolida, così, l’orientamento della Suprema Corte che esclude la possibilità di applicare l’imposta di registro sul finanziamento soci in forma verbale, quando gli effetti nella disposizione enunciata siano già cessati o cessino in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione. Il caso riguarda un notaio che ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha recuperato l’imposta di registro in relazione al finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare della società, lamentando la violazione degli artt. 10 e 57 D.P.R. 131/1986, in quanto l’obbligo di registrazione e la conseguente responsabilità incombe sul notaio solo per gli atti da lui redatti e non per quelli enunciati. Il ricorso è stato rigettato in primo grado con sentenza confermata in appello. Avverso la...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.