Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 29 Novembre 2025

Fine corsa per il bonus Giovani under 35

I datori di lavoro privati che intendono implementare la forza lavoro possono fruire del bonus Giovani del decreto Coesione. Ma attenzione, assunzioni e trasformazioni devono essere effettuate entro il 31.12.2025.

Il 31.12.2025 è il termine ultimo per assumere o stabilizzare il personale beneficiando del c.d. bonus Giovani del decreto Coesione.
Il bonus Giovani under 35, introdotto dall’art. 22 D.L. 7.05.2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4.07.2024, n. 95, è stato reso pienamente operativo con l'adozione del decreto attuativo del 11.04.2025 e con le successive istruzioni dell'Inps (circolare 12.05.2025, n. 90 e messaggio 18.06.2025, n. 1935).
Il ritardo di circa un anno nell'emanazione delle norme attuative e le iniziali incertezze sulla natura degli aiuti hanno però impedito agli incentivi di manifestare gli effetti secondo i tempi e le modalità originariamente previsti.

L’esonero contributivo, si ricorda, è riconosciuto ai datori di lavoro privati, ivi compresi quelli del settore agricolo. Non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
L’agevolazione interessa esclusivamente le assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato effettuate dai datori di lavoro nel periodo dal 1.09.2024 al 31.12.2025.
Per i datori di lavoro privati che impiegano personale in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica (Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l'incentivo costituisce aiuto di Stato ed è concedibile solo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 31.01.2025 (data di autorizzazione della Commissione UE) al 31.12.2025, purché la domanda di agevolazione sia presentata prima di assumere/stabilizzare.
Per essere considerato agevolabile, il lavoratore:
- deve avere meno di 35 anni al momento dell’assunzione o trasformazione (ossia un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni). Il rispetto di tale requisito è richiesto solo alla data della prima assunzione/trasformazione a tempo indeterminato incentivata;
- deve rivestire la qualifica di operaio, impiegato o quadro (è escluso il personale con qualifica dirigenziale);
- non deve aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato, salvo eventuali periodi di apprendistato non proseguiti.
In caso di riassunzione del giovane agevolato, il nuovo datore di lavoro può fruire della parte residua del beneficio e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione/trasformazione.
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (solo quella legittimamente esonerabile, secondo le indicazioni dell'Inps) ed entro i seguenti massimali mensili:
- 500 euro per ciascun lavoratore, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1.09.2024 al 31.12.2025;
- 650 euro per ciascun lavoratore, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 31.01.2025 al 31.12.2025 nelle regioni della ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna).
In tutti i casi la durata massima è di 24 mesi. Non sono invece esonerabili i premi e i contributi dovuti all’Inail.
È richiesto il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto per il bonus 650 euro e, dal 1.07.2025, anche per il bonus 500 euro.
La domanda di riconoscimento dell’esonero va presentata all'Inps sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 22 - Giovani”, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online disponibile sul sito istituzionale dell'Istituto previdenziale.
Come per il bonus Donne del decreto Coesione, il bonus Giovani, nonostante il regime di totale incumulabilità con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa”, è compatibile con la maxi-deduzione fiscale per le nuove assunzioni 2024-2027 e con l’esonero per la parità di genere.