Da considerare la data di entrata in vigore della norma (1.01.2023) e quella di presentazione della domanda, tenendo conto della specifica situazione processuale.
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La definizione agevolata delle liti pendenti ha 2 riferimenti temporali:
data di entrata in vigore della norma (1.01.2023);
data di presentazione della domanda, tenendo conto della specifica situazione processuale del soggetto istante.
Al 1.01.2023 deve essere pendente la controversia per effetto della diversa ipotesi della presentazione del ricorso o della costituzione in giudizio (cc. 185 e 186), collegando il costo della definizione agevolata alle 2 ipotesi descritte.
Nel caso di presentazione del ricorso, il costo è quello del valore della controversia (art. 12, c. 2 D.Lgs. 546/1992). La norma precisa che per valore della lite si intende l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, mentre nel caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Detto valore si riduce al 90% se il ricorso pendente è iscritto nel 1° grado di giudizio. Quindi, il semplice fatto del deposito del ricorso comporta una sorta di “riduzione” del costo di chiusura della controversia.
Da un punto di vista procedimentale, inoltre, il c. 195 prevede che entro il 30.06.2023, per ciascuna controversia autonoma, deve essere presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo e deve essere effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella...