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Imposte e tasse 22 Novembre 2023

Firma dei modelli precedenti alla dichiarazione di fallimento

Un’ordinanza della Suprema Corte ha (forse) abbattuto l'ormai cristallizzato principio stranamente sostenuto dalla dottrina.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in linea con la precedente legge fallimentare, non analizza propriamente il tema della fiscalità, aspetto per cui occorre fare riferimento alla normativa generale, ai documenti di prassi emanati dall’Amministrazione Finanziaria e alla giurisprudenza di legittimità. D.P.R. 322/1998. In caso di fallimento, mentre l’art. 8 prevede espressamente che la dichiarazione Iva relativa all’imposta dovuta per l’anno solare precedente, sempreché i termini non siano ancora scaduti, è un onere a carico del curatore, ai fini reddituali l'art. 5, c. 4 disciplina le competenze di tale figura a partire dall’esercizio di avvio della procedura (1.01 - data di apertura della liquidazione giudiziale). Tuttavia, il mancato riferimento al periodo d’imposta già chiuso non può certamente esonerare il curatore dal rispettare un qualsiasi adempimento previsto dal legislatore la cui scadenza sia successiva alla sua nomina. Risoluzione 2.02.2007, n. 18. Riferendosi a un quesito posto in merito alla presentazione del Modello 770 riguardante l’anno precedente all’istanza di fallimento, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare n. 5/1988, ha precisato che “poiché dopo la dichiarazione di fallimento il fallito viene spossessato del proprio patrimonio e privato, quindi, del potere di disposizione e di amministrazione dello...

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