Giova ricordare che la fonte normativa in materia di firma della dichiarazione tributaria è rappresentata dall'art. 3 D.P.R. 322/1998, più volte interpretato dall'Agenzia (interpello 518/2019 e prassi ivi richiamata). La norma (comma 9) prevede che i contribuenti conservino la dichiarazione (originale e firmata) debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato. Il successivo comma 9-bis aggiunge che gli intermediari devono conservare copia della dichiarazione, anche tramite supporti informatici.
L'Agenzia, dunque, ritiene che l'originale firmato dal contribuente debba essere conservato solo dal contribuente (unitamente ai documenti rilasciati dall'incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e la copia, anche priva della firma, dall'intermediario (Ris. 298/E/2007) in formato analogico o digitale. Va da sé che le dichiarazioni fiscali, in quanto documenti informatici, devono essere sottoposte alla procedura della conservazione sostitutiva.
L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello 619/2020, coglie l'occasione per precisare che l'impegno, eventualmente cumulativo, a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, è rilasciato al contribuente o al sostituto di imposta contestualmente alla ricezione della stessa o all'assunzione dell'incarico professionale (sottoscritto dal cliente) per la sua...