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Imposte e tasse 16 Giugno 2022

Fiscalità dei fondi rischi “misti”

L’utilizzo dei fondi in parte dedotti e in parte tassati deve essere imputato prioritariamente alla quota dedotta. Secondo l’Agenzia, quindi, nel dubbio pro-Fisco.

Con la risposta 305/2022, l’Agenzia delle Entrate fa luce sul regime fiscale dei fondi rischi iscritti in bilancio a seguito di un’acquisizione di azienda ed esprime la propria opinione in relazione agli utilizzi dei fondi “misti”, ossia in parte dedotti e in parte tassati. Ma andiamo con ordine. Gli accantonamenti ai fondi rischi, che esprimono passività incerte sia nello "an" che nel "quantum", non sono in genere deducibili e assumono, pertanto, la natura di fondi tassati. Sono, invece, fondi dedotti il TFR, il fondo svalutazione crediti (in parte) e gli altri fondi la cui deducibilità è prevista dal Tuir. Tuttavia, bisogna considerare che la cessione di azienda è un’operazione che, nel suo complesso, è realizzativa. Per dirla con le parole dell’Agenzia, una cessione di azienda a titolo oneroso determina ordinariamente una "cesura" tra la posizione del dante causa (alienante) e quella dell'avente causa (acquirente). Insomma, per farla breve, l’allocazione del prezzo pagato per l’acquisto di un’azienda comporta che tutti gli elementi iscritti siano fiscalmente rilevanti. Compresi i fondi rischi che, sebbene originariamente tassati, assumono così la natura di fondi dedotti. I successivi accantonamenti, invece, sono soggetti alle ordinarie regole di (in)deducibilità. Pertanto, dopo breve tempo, nel bilancio dell’acquirente i...

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