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Imposte e tasse 19 Dicembre 2022

Fiscalità dell'energia impiegata per la ricarica di veicoli elettrici

Commento alla circolare n. 37/D/2022 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli.

L’art. 52, c. 3, lett. a) D. Lgs. 504/1995, prescrive che “è esente dall’accisa l’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità”. Tale norma è di rilevante interesse per le società esercenti centrali di produzione o reti di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica che, all’interno del proprio sito industriale, hanno installato colonnine elettriche per la ricarica di veicoli elettrici aziendali. In seguito all’emanazione della circolare 37/D/2007, di commento all’adozione del D.Lgs. 26/2007, con il quale è stata recepita la Direttiva 2003/96/CE, e in seguito alla successiva nota 9.10.2019, prot. 141294/RU, sono state fornite alcune precisazioni in merito all’inquadramento fiscale della fattispecie relativa all’utilizzo di energia elettrica presso infrastrutture di ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica. Più precisamente, la circolare 37/D/2007 aveva precisato che il citato art. 52, c. 3, lett. a), TUA, è applicabile alle aziende produttrici energia elettrica: "a) laddove l’attività di produzione di energia elettrica sia l’attività istituzionale dell’azienda, rientrano nel campo applicativo dell’esenzione tutti i consumi come ad esempio: gli ausiliari di centrale (direttamente o...

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