Da varie fonti si apprende che dovrebbe essere ormai prossima l’autorizzazione della Commissione Europea relativamente alla Riforma del Terzo settore. La scelta dell’impresa sociale è strettamente legata alle agevolazioni fiscali.
Secondo una tesi largamente condivisa, il fallimento della normativa precedente sull’impresa sociale (L. 155/2006) è verosimilmente dovuta alla mancanza di un regime fiscale di favore. In effetti, senza agevolazioni fiscali adeguate e senza misure volte a favorire gli investimenti di capitale, non si capisce perché gli investitori dovrebbero fare la scelta dell’impresa sociale, che presenta notevoli vincoli sotto il profilo civilistico, anziché una società lucrativa di cui al Libro V del Codice Civile.Focus sulla “riserva indivisibile” - L’art. 18, c. 1 prevede la non imponibilità ai fini Ires delle somme mandate a riserva indivisibile e destinate allo svolgimento delle attività statutarie o a incremento del patrimonio.Viceversa, l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 243/2020) ritiene che “ai sensi del menzionato art. 18 D.Lgs. 112/2017, esclusivamente l’utile e l’avanzo di gestione derivanti dallo svolgimento dell’attività statutaria destinati a incremento del patrimonio dell’impresa sociale sulla base del menzionato art. 3 (D.Lgs. 112/2017), non concorrono alla formazione del reddito di periodo”. Pertanto, secondo l’Agenzia, le plusvalenze realizzate per la vendita di terreni, non potendo essere ricondotte di per sé allo svolgimento dell’attività statutaria dell’impresa sociale, concorrono alla determinazione del reddito, secondo le ordinarie modalità di imposizione, applicabili alla tipologia di soggetto fiscale che...