La circolare 28.06.2023, n. 18/E ha fornito chiarimenti sulla cosiddetta “flat tax incrementale”, il nuovo regime agevolato opzionale introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. 55 a 57) per il solo anno 2023. Tale regime prevede che, appunto per il solo anno 2023, in luogo delle aliquote a scaglioni Irpef, si possa per scelta applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra:
- reddito d’impresa/lavoro autonomo 2023;
- reddito più elevato del triennio 2020-2022.
Tale base imponibile sarà poi decurtata di un importo del 5% calcolato sul reddito più elevato del triennio.
Gli acconti 2024 restano calcolati con il metodo ordinario Irpef.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo viene precisato che la flat tax si applica alle categorie seguenti:
Gli acconti 2024 restano calcolati con il metodo ordinario Irpef.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo viene precisato che la flat tax si applica alle categorie seguenti:
- persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa;
- persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- impresa familiare;
- impresa coniugale.
Sono esclusi:
- i regimi forfetari 2023 (a meno che non superino nel 2023 i 100.000 euro e in tal caso, la fuoriuscita è nell’anno e si applica il regime ordinario);
- i soggetti che si sono costituiti nel 2023;
- i redditi delle società di persone o di capitali imputati per trasparenza ai soci. Ciò non implica tuttavia che i soggetti che possiedono tali partecipazioni siano esclusi dall’agevolazione, ma solo che il reddito da considerare per la flat tax è solo quello derivante dall’esercizio d’impresa o arte e professione in forma individuale. Differente discorso è invece se la partecipazione è posseduta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa ed è indicata nell’inventario. In tal caso i redditi in oggetto si configurano quali reddito d’impresa della ditta individuale.
Secondo il tenore letterale della norma, non sono esclusi i contribuenti che nel 2023 sono nel regime dei minimi (anche detto regime di vantaggio, ex D.L. 98/2011), poiché l’art. 1, c. 55 fa espresso riferimento soltanto ai forfetari quali soggetti esclusi; su tale tema anche la circolare n. 18/E ribadisce tra i soggetti esclusi solo coloro che nel 2023 applicano il regime forfetario, mentre più avanti ammette che negli anni del triennio in osservazione, ossia 2020, 2021 e 2022, il contribuente possa essere stato anche forfetario o minimo e che tali regimi non precludono la flat tax nel 2023.
Nella determinazione dell’incremento reddituale rientrano anche i redditi assoggettati a regime forfetario o di vantaggio, qualora rappresentino il maggior reddito del triennio.
Nella determinazione dell’incremento reddituale rientrano anche i redditi assoggettati a regime forfetario o di vantaggio, qualora rappresentino il maggior reddito del triennio.
