Flat tax incrementale: per molti, ma non per tutti …
L’art. 1, cc. 55–57 L. 29.12.2022, n. 197 prevede l’applicazione della cd. “flat tax incrementale”, ossia l’aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.
La norma di favore, oggetto di chiarimenti con la circolare 28.06.2023, n. 18/E, riguarda i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, con calcolo effettuato sull’incremento di reddito dell’anno oggetto di dichiarazione (2023) rispetto a quello più elevato del triennio precedente (2020-2022). L’imposta sostitutiva deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito relativo al periodo d’imposta 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato con riferimento al periodo 2020-2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. La norma prevede che il reddito da confrontare non è quello complessivo, bensì quello riguardante le attività d’impresa e di lavoro autonomo. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica la “flat tax incrementale” del 15%. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, è attratta nel reddito complessivo, con applicazione della tassazione progressiva ai fini Irpef e relative addizionali.
Nell’ipotesi di impresa familiare, l’incremento di reddito (ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale) deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa...