Florovivaisti, regime a forfait con problemi operativi
La commercializzazione di piante e prodotti espone gli operatori a essere inquadrati civilisticamente non più come produttori agricoli, ma come commercianti, con riflessi anche in tema di fallimento, oltre a creare diverse questioni di natura pratica.
L'art. 1, c. 225 L. 160/2019 (legge di Bilancio per il 2020) introduce dal 1.01.2020 un nuovo regime agevolato ad hoc per la determinazione del reddito d'impresa dei florovivaisti. Il legislatore, aggiungendo il comma 3-bis, all'art. 56-bis, D.P.R. 917/1986 (Tuir) ha previsto che, per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, di cui all'art. 2135 C.C., da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito sia determinato applicando il coefficiente di redditività del 5% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'Iva.
In via preliminare, si ricorda che la Corte d'Appello di Firenze (sentenze 1813/2016 e 736/2019) ha affermato che l'esercizio di un'attività commerciale al fianco di quella tipicamente agricola, comporta il fallimento dell'impresa, essendo “irrilevante” il rapporto percentuale tra tale attività e quella agraria (conforme Cass., sentenza 12215/2012).
La norma è fin troppo ermetica, ma si rende necessario evidenziare che l'art. 56-bis del TUIR risulta applicabile sicuramente ai soggetti persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali, ma si ritiene anche alle società di persone e di capitali agricole con esercizio dell'opzione per la tassazione fondiaria poiché, per...