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Gestione d'impresa 29 Settembre 2022

Fondo di Garanzia in soccorso delle Pmi danneggiate dal conflitto

Le misure concesse dal Fondo fino al 31.12.2022.

In attesa delle disposizioni attuative di cui all'ulteriore intervento del c.d. Decreto Aiuti-ter (art. 3, D.L. 144/2022), il Fondo di Garanzia, a partire dal 30.08.2022, è operativo sulle misure introdotte dall'art. 16 D.L. 50/2022, convertito nella L. 15.07.2022, n. 91. Pertanto le Pmi, quali soggetti beneficiari, devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione Europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche). Le operazioni finanziarie, agevolate ai sensi del Temporary Crisis Framework, devono rispettare i seguenti requisiti: la durata dell’operazione finanziaria non può essere superiore a 96 mesi e l'importo massimo garantito è di 5 milioni di euro; l’importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del “TCF”, non può essere superiore, alternativamente: al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi, come risultanti da...

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