In attesa delle disposizioni attuative di cui all'ulteriore intervento del c.d. Decreto Aiuti-ter (art. 3, D.L. 144/2022), il Fondo di Garanzia, a partire dal 30.08.2022, è operativo sulle misure introdotte dall'art. 16 D.L. 50/2022, convertito nella L. 15.07.2022, n. 91.
Pertanto le Pmi, quali soggetti beneficiari, devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione Europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche).
Le operazioni finanziarie, agevolate ai sensi del Temporary Crisis Framework, devono rispettare i seguenti requisiti:
la durata dell’operazione finanziaria non può essere superiore a 96 mesi e l'importo massimo garantito è di 5 milioni di euro;
l’importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del “TCF”, non può essere superiore, alternativamente:
al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi, come risultanti da...