La conversione del D.L. 30.12.2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe), ad opera della L. 25.02.2022, n. 15 (G.U. 28.02.2022) all'art. 3 rubricato “Proroga di termini in materia economica e finanziaria” ha inserito il comma 4-bis e 4-ter che contengono alcune modifiche in favore delle Pmi.
Sulla scorta di quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 55) e in attesa di una proroga del Temporary framework, le nuove disposizioni tendono a dare un poco di ossigeno alle micro-piccole imprese che ancora non sono riuscite a riprendersi dagli shock economici della pandemia di questi ultimi 2 anni, senza contare le ulteriori previsioni negative che deriveranno dal conflitto innescato da parte della Russia nei riguardi dell'Ucraina.
Le misure adottate sono diverse e, andando con ordine, il comma 4-bis stabilisce che gli interventi del Fondo di garanzia nel periodo dal 1.07.2022-31.12.2022, sono concessi per le finalità di investimento nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione.
Mentre per altre finalità (es. liquidità) la garanzia si “sdoppia” nel senso che le imprese più fragili (fasce 3, 4 e 5) potranno contare sulla misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, contro il 60% delle imprese rientranti nelle altre fasce (1 e 2)....